Misure di sostegno al reddito e di incentivazione alla ricollocazione dei disoccupati.

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Incentivi lavoro1.1 – TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE – ASpI

1.1.1 – DEFINIZIONE

Una prima forma di sostegn  è quella garantita dall’Ente Previdenziale INPS attraverso il Trattamento di Disoccupazione ASpI che, a partire dal 01/01/2013 ha sostituito il precedente trattamento di disoccupazione, preservandone i tratti significativi, modificandone aspetti relativi alla quantificazione dell’indennità e durata oltre che estendere il trattamento anche agli apprendisti che precedentemente erano esclusi.
E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano, ribadiamo dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

1.1.2 – REQUISITI FONDAMENTALI

In questa sede ci limiteremo ad analizzare solamente gli aspetti più significativi del trattamento di disoccupazione ASpI per quanto concerne il diretto collegamento con la tematica dello status di disoccupazione.

Il trattamento economico, ovvero l’erogazione dell’indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti:

• Stato di disoccupazione involontario

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).

Importante da sottolineare che, qualora il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, quindi lo stato di disoccupazione non sia stato totalmente indipendente dalla volontà del lavoratore, il trattamento economico non spetta, con unica eccezione per il recesso dovuto a seguito di dimissioni per giusta causa o durante la maternità, ovvero quando il recesso, seppur volontario, sia stato richiesto per cause di forza maggiore.

• Almeno due anni di assicurazione

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

 
1.2 – AGEVOLAZIONI ALL’ASSUNZIONE DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

1.2.1 – DEFINIZIONE

Il Legislatore, all’art. 8 comma 9 della legge 407/1990, ha previsto,  in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi oppure sospesi dall’attività lavorativa da almeno 24 mesi,  i contributi previdenziali e assistenziali (INPS + INAIL) dovuti dal datore di lavoro sono ridotti del 50% per un periodo di 36 mesi.

La riduzione dei contributi è pari al 100% qualora le assunzioni siano effettuate da aziende artigiane o dalle aziende operanti nelle Regioni del mezzogiorno.

1.2.2 – REQUISITI PER IL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE

Le condizioni di accesso alle assunzioni agevolate di cui all’art. 8 legge 407/1990 devono sussistere unitamente alle condizione stabilite dalla legge 92/2012. Pertanto, oltre al requisito del periodo di disoccupazione del lavoratore, occorre che:

• le assunzioni non siano eseguite per sostituire lavoratori licenziati  per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale;
• sia rispettato il diritto di precedenza nell’impiego dei lavoratori licenziati o il cui contratto sia scaduto. Nel caso di rifiuto,  del lavoro offerto, da parte dei lavoratori con diritto di precedenza,  il beneficio contributivo  spetterà  per le nuove assunzione;
• il lavoratore avente diritto all’assunzione non venga utilizzato mediante contratto di somministrazione. La condizione ostativa, tuttavia, non si applica ai benefici previsti per l’assunzione di disabili di cui all’art. 13 della L. 12 marzo 1999, n. 68, in quanto trattasi di normativa speciale;
• il datore di lavoro o l’utilizzatore non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione;
• i lavoratori assunti, per i quali si gode dello sgravio contributivo, non siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

Con le modifiche della legge 92/2012, come descritto dalla circolare Inps 137/2012,  l’agevolazione non si applica per le assunzioni di un  lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione, stabilito da norme di legge (ad esempio, per diritto di precedenza ex art. 15, L. n. 264/1949 ovvero ex art. 5, D.Lgs. n. 368/2001) o della contrattazione collettiva.

La medesima agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore sia in possesso un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, e sempre che lo stesso in virtù del precedente rapporto a termine non maturi un diritto di precedenza.

Articolo a cura Dott. Bruno Olivieri

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