Le autorità fiscali di molti paesi comunitari, inclusa l’Italia, hanno notevolmente intensificato negli ultimi tempi i controlli legati agli scambi intracomunitari e in particolare al rispetto delle regole di preventiva registrazione al sistema VIES.
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Questo Tax Alert vuole fornire un’informativa chiara e sintetica di quali sono gli obblighi che ogni operatore (impresa individuale, società o professionista) deve porre in essere ALMENO 30 GIORNI PRIMA di effettuare acquisti e/o vendite da e verso soggetti esteri europei e le conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.
OBBLIGO DI ISCRIZIONE
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti IVA devono essere inclusi nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System – Sistema di scambio di informazioni ai fini IVA).
La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA oppure, successivamente, inviando un’istanza all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
TEMPI PER L’ISCRIZIONE
Una volta che l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto l’istanza del contribuente (attenzione, non fa fede la data dell’invio dell’istanza ma la sua ricezione da parte dell’Agenzia), secondo le modalità indicate dalla stessa Agenzia delle Entrate, occorre attendere 30 giorni di calendario, per poter porre in essere scambi intracomunitari; ovvero si possono effettuare acquisti e vendite intracomunitarie solo a partire dal 31° giorno dal ricevimento dell’istanza (termine entro il quale l’Agenzia deve, eventualmente, emettere un provvedimento di diniego).
VERIFICA DELL’ISCRIZIONE (SIA PROPRIA CHE DELLA CONTROPARTE ESTERA)
La verifica non deve riguardare solo la registrazione/presenza della propria Partita IVA nell’archivio VIES, ma anche quella della controparte estera (cliente e/o fornitore comunitario).
Ciò in quanto in assenza dell’iscrizione al VIES anche di uno solo degli operatori che prendono parte allo scambio intracomunitario, comporta la necessità di trattare detto scambio come una cessione interna.
COSA ACCADE SENZA ISCRIZIONE AL VIES
Se dalla verifica effettuata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm) la controparte estera NON risulta iscritta occorre:
– in caso di vendita (sia di beni che di servizi) da parte di un operatore Italiano a un operatore estero comunitario APPLICARE L’IVA ITALIANA (come se si trattasse di una vendita effettuata in Italia);
– in caso di acquisto effettuato da un operatore Italiano da un operatore estero comunitario NON PROCEDERE ALL’INTEGRAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA SENZA IVA (reverse-charge o inversione contabile). In tale caso, infatti, a parere dell’Agenzia delle Entrate, si realizzerebbe una fattispecie di indebita detrazione dell’Iva, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art.6, co. 6, del D.Lgs. n. 471/1997, in misura pari all’ammontare dell’imposta detratta.
Nel caso in cui tale verifica fosse stata effettuata dal Vostro fornitore estero comunitario, in assenza della Vostra iscrizione al VIES, lo stesso dovrebbe emettere fattura con esposizione dell’IVA applicabile nel suo
paese, con impossibilità da parte Vostra di detrarre tale IVA di detrarre tale IVA, se non con le procedure messe a disposizione da tale paese.
SANZIONI
L’Amministrazione fiscale ha precisato che, qualora il soggetto non iscritto al VIES assoggetti l’operazione al regime proprio delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi intracomunitarie, sono previste delle sanzioni pari ad un importo che va dal 100 al 200% dell’imposta omessa.
Regime degli scambi intracomunitari e norme applicabili
– Cessione di beni – Non Imponibile Art. 41 Decreto Legge nr. 331 del 30/08/1993;
– Cessione di servizi – Non Imponibile Art. 7-ter D.P.R. nr. 633 del 26/10/1972;
– Acquisto di beni e/o servizi – Integrazione della fattura estera ricevuta a norma dell’art. 17 comma 3 del D.P.R. nr. 633 del 26/10/1972 (quindi con registrazione dell’IVA sia a debito che a credito).
Esempio:
Cessione di un bene da parte di operatore soggetto IVA italiano ad un operatore soggetto IVA francese senza che quest’ultimo abbia provveduto alla registrazione al sistema VIES per Euro 1.000,00 (imponibile).
Il venditore italiano emetterà fattura nei confronti del francese per Euro 1.220,00 pena una sanzione da Euro 220,00 a Euro 440,00 (oltre all’IVA non addebitata e quindi non versata).
Ovvero, l’importo totale che l’italiano si vedrebbe contestato in caso di verifica, va da Euro 440,00 a Euro 660,00 oltre a interessi.
ACQUISTI ON-LINE
Invitiamo tutti i Clienti a porre particolare attenzione agli acquisti effettuati on-line: spesso il cedente non è un operatore italiano e, nel caso in cui si tratti di un operatore comunitario, occorre preventivamente registrare la propria Partita IVA al sistema VIES.
ACQUISTI ON-LINE
Invitiamo tutti i Clienti a porre particolare attenzione agli acquisti effettuati on-line: spesso il cedente non è un operatore italianVisto l’intensificarsi dei controlli da parte di tutte le autorità fiscali europee relativamente a questo adempimento, invitiamo TUTTI i Clienti a VERIFICARE la registrazione al sistema VIES, sia della propria che della partita IVA della controparte estera comunitaria, PRIMA di porre in essere qualsiasi operazione con un soggetto estero europeo (quindi sia per le vendite che per gli acquisti).
Articolo a cura di Batini Colombo Saottini
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