Novità in materia Rivalutazione automatica delle pensioni contenute nella legge di stabilità 2014.
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Per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avviene secondo il seguente meccanismo:
• nella misura del 100% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS; per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
• nella misura del 95% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a quattro volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
• nella misura del 75% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a cinque volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
• nella misura del 50% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a sei volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS:
• per l’anno 2014, la rivalutazione:
– è riconosciuta nella misura del 40% del tasso annuo di rivalutazione, per le fasce di importo fino a sei volte il trattamento minimo INPS;
– non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
• per gli anni 2015 e 2016, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 45% del tasso annuo di rivalutazione.
• nella misura del 100% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS; per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
• nella misura del 95% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a quattro volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
• nella misura del 75% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a cinque volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
• nella misura del 50% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a sei volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS:
• per l’anno 2014, la rivalutazione:
– è riconosciuta nella misura del 40% del tasso annuo di rivalutazione, per le fasce di importo fino a sei volte il trattamento minimo INPS;
– non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
• per gli anni 2015 e 2016, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 45% del tasso annuo di rivalutazione.
Articolo a cura dello Studio Batini Colombo Saottini
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