La risposta della Commissione Tributaria di Milano all’eccezione di illegittimità costituzionale della mediazione tributaria.

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Eccezione di illegittimità costituzionale della mediazione tributariaIl Legislatore, con l’art. 1 comma 611 della L. 147 del 2013, recependo alcune delle obiezioni mosse dalle Commissioni tributarie provinciali, ha pallidamente (e solo in parte) anticipato la pronuncia della Consulta, già chiamata a rispondere sulla legittimità costituzionale della mediazione tributaria; ha, infatti, apportato alcune sensibili modifiche al testo dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992. V’è tuttavia da precisare che la novella (più favorevole per il contribuente) entrerà in vigore solo per gli “atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge” e quindi per tutti i reclami-ricorsi che dovranno ancora essere presentati.

In estrema sintesi, ecco le modifiche: (comma 2) La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso (non più di inammissibilità). In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.
E’ stato poi aggiunto al comma 8, dopo il primo periodo: “L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non si applicano sanzioni e interessi”.
Il terzo ed il quarto periodo del comma 9 sono stati così sostituiti: “Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali”. La norma poi prosegue (comma 9-bis): “La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’art. 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2”.

Articolo a cura Avv. Andrea Migliavacca

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