Con il termine “start-up innovativa”, si definisce la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa che ha oggetto sociale prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

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Start-up innovative: caratteristiche e agevolazioniIl Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). La normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013.

Definizione e requisiti

L’art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.  La start-up innovativa  risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente: “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:
– la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013)
– la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
– deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
– il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
– non deve distribuire o aver distribuito utili;
– deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
1.sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013)
2.impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013)
3.essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013)

Incubatore certificato di imprese start-up innovative

La norma definisce anche l’incubatore certificato di imprese start-up innovative, qualificandolo come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
– dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
– dispone di attrezzature adeguate all’attivita’ delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
– e’ amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente;
– ha regolari rapporti di collaborazione con universita’, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita’ e progetti collegati a start-up innovative;
– ha adeguata e comprovata esperienza nell’attivita’ di sostegno a start-up innovative.

Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato dal legale rappresentante dell’incubatore al momento della domanda di iscrizione alla sezione speciale sulla base di indicatori e valori minimi che saranno stabiliti con un decreto del Ministero dello Sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto. Fino all’emanazione di tale decreto non potranno, pertanto, essere accettate domande di iscrizione alla sezione speciale da parte degli incubatori di start-up innovative.

Deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:
– facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.
– facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.R.L. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;
– facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.R.L., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;
– facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).
– facoltà di emettere strumenti finanziari  forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale

L’art. 26, co. VIII, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell’iscrizione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato nella sezione speciale del registro delle imprese. La start-up innovativa e l’incubatore certificato sono altresì esenti dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. Le esenzioni sono tuttavia subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e sono attive solamente per quattro anni.

Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato

L’art. 27 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 introduce un regime fiscale e contributivo agevolato in favore dei piani di incentivazione fondati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle start-up innovative e degli incubatori certificati. L’art. 27, co. I, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede difatti che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto od incentivo che contempli l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio del diritto di opzione conferiti per l’acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi. L’applicazione dell’agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non devono tuttavia essere riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile ed è soggetto a tassazione relativamente al periodo in cui è avvenuta la cessione degli strumenti finanziari o dei diritti connessi.

Agevolazioni per l’assunzione di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati

La disciplina prevede l’applicazione alle start-up innovative ed agli incubatori certificati delle disposizioni previste dall’art. 24 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 che ha istituito un contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

Per la start-up innovativa e per l’incubatore certificato, l’applicazione delle disposizioni ex art. 24 del  D.L. 22 giugno 2012, n. 83 avviene tuttavia in modo semplificato dal momento che:
1) il credito d’imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato (compreso il personale assunto con contratti di apprendistato);
2) è esclusa l’applicazione dei commi VIII, IX e X dell’art. 24 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83;
3) il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese (fatte salve le imprese rientranti nelle zone terremotate del 20 – 29 maggio 2012);
4) l’istanza per il conseguimento del credito d’imposta è redatto in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Incentivi all’investimento in start-up innovative

L’art. 29 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di misure fiscali finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all’investimento nelle imprese start-up innovative.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, la norma consente di detrarre all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l’investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di 500.000 euro per ogni periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).

Ed in termini analoghi, per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, l’art. 29 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società – differenti dalle imprese start-up innovative – il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l’investimento massimo deducibile non può eccedere la somma di 1.800.000 euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).

A ciò si aggiunge che l’art. 30 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto una specifica disciplina per la raccolta di capitale di rischio tramite portali on line da parte di imprese start-up innovative. Il “portale on line per la raccolta di capitali per le start-up innovative” è definito dall’art. 1, co. 5 octies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato dall’art. 30 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, come la piattaforma on line che abbia come unica finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative. Sulla base di quanto previsto dall’art. 100 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è difatti consentito ai riferiti portali on line effettuare offerte al pubblico per la raccolta di capitali che possono tuttavia unicamente avere ad oggetto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative. Il nostro legislatore ha inoltre previsto un’ulteriore agevolazione in favore delle start-up innovative con riferimento all’accesso facilitato al credito. Le start-up innovative e gli incubatori certificati possono difatti beneficiare dell’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in modo gratuito nonché secondo criteri e modalità semplificati che verranno determinati dal Ministero dello sviluppo economico.

La disciplina  specifica i criteri e le modalità di concessione della garanzia, precisando che:

a) la garanzia viene concessa a titolo gratuito per le start – up innovative e per gli incubatori certificati;
b) la garanzia è concessa con priorità e senza valutazione dei dati contabili di bilancio della start-up innovativa o dell’incubatore certificato a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
c) i soggetti richiedenti la garanzia devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere conservata dal soggetto richiedente e prodotto in caso di insolvenza della start-up innovativa o dell’incubatore certificato ovvero esibito a semplice richiesta dal gestore del fondo di garanzia;
e) le richieste di ammissione dovranno essere inviate al gestore a mezzo fax o a mezzo raccomandata a.r., sino a diversa comunicazione.

Per quanto concerne la copertura delle operazioni finanziarie, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese può assicurare:
a) fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell’impresa start-up innovativa o dell’incubatore certificato (garanzia diretta);
b) fino all’80% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% (garanzia indiretta o controgaranzia).

L’importo massimo che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è in grado di assicurare è pari a 2,5 milioni di euro per singola start-up innovativa o incubatore certificato.

Nel caso in cui manchi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese o il soggetto finanziatore ha acquisito garanzie reali, assicurative o bancarie, la garanzia può essere concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (è comunque possibile l’acquisizione di garanzie diverse da quelle del Fondo per le piccole e medie imprese che rimane a titolo gratuito, a condizione della iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese).

Le start-up innovative sono inoltre destinatarie dei servizi messi a disposizione dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia, beneficiando così dell’attività di assistenza normativa, societaria, fiscale, immobiliare e creditizia prestata da tali enti. In particolare l’ICE provvederà non solo ad individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali ove ospitare gratuitamente le start-up innovative, ma svilupperà iniziative volte a favorire l’incontro delle imprese con potenziali investitori.

Gestione della crisi nell’impresa startup innovativa e attività di controllo

L’intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Per facilitare l’avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto