La prescrizione dei crediti previdenziali è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di Unione Consulenti.

Prescrizione dei crediti previdenziali: rilevabilitàLa prescrizione dei crediti previdenziali è regolata dall’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall’1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Questo vuol dire che, in deroga ai principi generali in materia di prescrizione (secondo cui l’eventuale pagamento di un debito prescritto si considera come rinuncia alla prescrizione; non si può quindi chiedere la restituzione di quanto pagato), in materia previdenziale ed assistenziale la prescrizione non è rinunciabile: essa ha efficacia “estintiva” ed è rilevabile d’ufficio.

L’eccezione di prescrizione, quindi, non è soggetta al termine decadenziale di quaranta giorni, decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 46/1999

Al riguardo la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 9 con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poichè l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi – opera di diritto, è rilevabile d’ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell’assicurato a versare contributi previdenziali prescritti”.

Avv. Antonella Pedone

www.antonellapedone.com

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto