Nel caso di notifica a mezzo posta, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l’assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o al servizio.

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Nell’ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge n. 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico.
In particolare l’articolo 7(1) della Legge n. 890/82 prevede che, in assenza del destinatario, il plico può essere consegnato ai seguenti soggetti nell’ordine:

1. i familiari conviventi, gli addetti alla casa o al servizio.
2. il portiere dello stabile, solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone (articolo 7: “<……>In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”).

L’ordine sopra indicato è tassativo e non può essere modificato. Tanto è vero che negli stessi avvisi di ricevimento è indicata la dicitura “portiere – solo in caso di constatata assenza del destinatario, del familiare convivente e dell’addetto alla casa, all’ufficio o azienda”, mentre analoga dicitura non è riportata per il caso del familiare convivente o dell’addetto alla casa o al servizio.

Da quanto affermato deriva la nullità della notificazione se:
– non è rispettato l’ordine preferenziale sopra indicato;
– non è specificamente indicata, nell’avviso di ricevimento, la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell’ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.

Tale nullità si radica nell’articolo 160 del Codice di procedura civile, prima ipotesi (“La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia <….>“).

In tal senso si sono espresse le seguenti sentenze:
– Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 1097/2000, in materia di notifiche a mezzo posta “<…> l’inosservanza dell’ordine delle persone indicate dall’articolo 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, quali possibili consegnatari dell’atto in caso di assenza del destinatario è causa di nullità della notificazione <…>“;
– Cassazione, sentenza del 10.01.2007, n. 279, che ribadito il principio della necessaria certificazione dell’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto, anche per la notificazione a mezzo del servizio postale;
– Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 8214/2005, per la quale l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’articolo 139 del Codice di procedura civile, la successione preferenziale dei quali è, ivi, tassativamente stabilita;
– Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 30.5.2005, n. 11332;
– Cassazione, sezione civile, sentenze n. 11332/2005; n. 1131/1988; n. 4739/1998;
– Cassazione, sezione civile, sentenza n. 6101/2006, secondo cui l’ufficiale giudiziario non deve dare solo atto dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ma deve anche attestare chiaramente, pur senza fare uso necessariamente di formule sacramentali, l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’articolo 139 del Codice di procedura civile. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata;
– Giudice di Pace di Roma, sentenza del 14.12.2005, n. 55357, che si è pronunciato proprio in materia di cartelle esattoriali “In caso di opposizione avverso cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada, è nulla a notificazione dei verbali, oggetto della cartella,eseguita a mezzo posta e ricevuta dal portiere, qualora l’ufficiale giudiziario abbia omesso l’attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone idonee di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 7 l. 890/82”.

Note

(1) L’articolo 7 prevede:
“L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione”.

Avv. Antonella Pedone

www.antonellapedone.com

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